Regola del 55%: ecco cosa dice il Regolamento Organico Federale

La regola del 55% è sulla bocca di tutti. Se ne parla, tanto, in modo giusto e sbagliato. In questi giorni abbiamo sentito moltissime versione e ora approfondiamo la questione, prendendo in mano il Regolamento Organico Federale FISI pubblicato sul sito internet fisi.org. A pagina 14 si trova l’articolo 45 denominato Elezioni dei candidati alle cariche federali e lì viene spiegata bene la questione.

Nello specifico, al punto 3, si parla di: ‘eletto al primo scrutinio Presidente della FISI il candidato che ottiene la metà più uno dei voti presenti in assemblea; tale maggioranza è richiesta anche nell’ipotesi di ballottaggio.

DUE MANDATI CONSECUTIVI – Nel caso in cui il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale presidente federale, potrà essere rieletto per il terzo mandato solo qualora raggiunga la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in Assemblea. Sempre a tal proposito, il punto 6 specifica che: il quorum del 55% per l’elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

E IN CASO CONTRARIO? – Qualora tale maggioranza non venga raggiunta – si legge nel punto 5 – dovrà essere effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere. Se anche dopo la successiva votazione nessun candidato alla carica di Presidente ottenesse la maggioranza di cui al punto 3, il presidente dell’assemblea dichiara chiusa la stessa e il presidente federale uscente dovrà convocarne un’altra entro 90 giorni. Il presidente uscente non potrà più candidarsi.

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