Dal 1° gennaio 2022 è in vigore il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.40 sulle norme di sicurezza nelle discipline degli sport invernali.
Il tema più importante è quello dell’assicurazione obbligatoria: l’articolo 30 infatti prevede che lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
Ma c’è anche l’articolo 10 che riguarda più da vicino la vita degli sci club e definisce le piste di allenamento. La normativa rispecchia quella che un po’ la consuetudine (delimitazione precisa, chiusura al pubblico, risistemazione al termine dell’allenamento…), ma c’è un altro aspetto, come si legge al comma 2 (…) Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato (…). Quindi non solo gli atleti, ma appunto tutti, allenatori compresi. Per molti tecnici fa parte della normalità, indossare il casco, adesso, appunto, tutti dovranno entrare in una pista di allenamento con il casco.