Riportiamo nota della Fisi inviataci dagli uffici preposti di via Piranesi al seguito ad un commento sulla intervista al presidente Flavio Roda pubblicata il 2 aprile. Eccola:
Il Decreto del 3 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti prevede all’Art. 11 ‘Criteri per la determinazione dell’indennizzo’
1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita ‘tabella lesioni’ in allegato A) al presente decreto
2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l’indennizzo e’ dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.
La Federazione Italiana Sport Invernali come si evince dal sito federale alla pagina https://www.fisi.org/images/federazione/documenti/tesseramento/CAPITOLATO-INFORTUNI-RCT-2018.pdf ha stipulato apposita polizza infortuni con la compagnia Lloyd’s nr. A7QPA04109J che prevede come da tabella riportata a pagina 30 le seguenti coperture:
TESSERATI AGONISTI Capitali Assicurati Caso morte: euro 80.000,00 Caso Invalidità Permanente: euro 80.000,00 Franchigia 5% relativa al 20%
TESSERATI NON AGONISTI Capitali Assicurati Caso morte euro 80.000,00 Caso Invalidità Permanente: euro 80.000,00 Franchigia 7% relativa al 20%.
Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 20%, la franchigia di cui sopra si intenderà annullata e l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità accertata.
Riteniamo per le ragioni qui sopra riportate che quanto scritto all’interno dei commenti in relazione alle dichiarazioni del Presidente Federale risultino non corrette e lesive nei confronti della FISI.
(Federazione Italiana Sport Invernali)