Il tribunale federale ha rigettato il ricorso contro la candidatura di Flavio Roda portata avanti, subito dopo la pubblicazione ufficiale dell’elenco dei candidati, da Stefano Maldifassi e da Alessandro Falez congiuntamente ad Angelo Dalpez. La decisione è contenuta nel documento 008-2022 di oggi – giovedì 22 settembre – reso pubblico sul sito federale.
I tre candidati hanno fatto ricorso «per il rigetto della candidatura del sig. Flavio Roda e la declaratoria di incandidabilità ed ineleggibilità alla carica di Presidente federale nazionale Fisi del sig. Flavio Roda, attuale Presidente (…) nonché per l’annullamento dell’inserimento nell’elenco delle candidature ammesse alla carica di presidente del sig. Flavio Roda (…) occorrendo, per la declaratoria di nullità, annullamento o disapplicazione delle disposizioni statutarie di cui all’art. 48.4 dello Statuto Federale e di quella regolamentare di cui all’art. 46.4 del R.O.F».
Nelle dieci pagine, dove si procede all’excursus delle norme e degli atti statutari e si ripercorrono i vari fatti, si legge: «Il giudice dell’ordinamento sportivo non ha il potere di sindacare la legittimità delle norme dell’ordinamento, del quale fa parte, essendo anzi il suo compito quello di applicare e fare rispettare le norme dell’ordinamento sportivo. Tali norme vanno impugnate direttamente innanzi al Giudice Statale – Giudice Amministrativo, che ha invece il potere di sindacarne la legittimità, in quanto soltanto detto giudice può annullare gli aspetti regolamentari degli ordinamenti settoriali, in genere, e dell’ordinamento settoriale sportivo in particolare, avendo essi il carattere di normativa di fonte regolamentare e, per quanto riguarda la natura giuridica, di atto amministrativo».
(…) «Se è vero che il Presidente Roda ha svolto la sua funzione per tre mandati, è anche vero che il primo di essi, assunto durante il quadriennio olimpico 2010/2014 a seguito del commissariamento della Federazione, non è stato esercitato per l’intera durata ordinaria quadriennale, ma per il minor periodo di due anni, fino alle successive elezioni dove, nuovamente eletto, ha potuto svolgere le sue funzioni per altri due mandati quadriennali ‘regolari’». E poi ancora, si legge nel documento protocollato, «secondo quanto stabilito dalle norme dell’ordinamento federale, il limite massimo dei tre mandati interviene esclusivamente in caso di mandati quadriennali svolti interamente – e quindi tutti della durata di quattro anni – restando irrilevante, ai fini del computo per l’incandidabilità, il periodo svolto immediatamente dopo il commissariamento, poiché biennale e non quadriennale». L’articolo 46 del ROF – si legge ancora nelle dieci pagine – specifica con chiarezza che il limite massimo che stabilisce l’ineleggibilità è di ‘”tre interi mandati quadriennali”.
Il documento si chiude con: «Il tribunale federale rigetta i ricorsi a spese compensate, sussistendo ragioni legate alla complessità delle questioni trattate e dispone la comunicazione della presente decisione alle parti ed agli organi federali di competenza».